Art. 1.

      1. L'elargizione di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, è estesa ai sindaci e agli amministratori di comuni che svolgono funzioni di protezione civile e si applica in relazione a tutti gli eventi occorsi a decorrere dall'anno 2000.
      2. All'articolo 86, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni assicurano gli amministratori titolari delle funzioni di protezione e difesa civile per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio di tali funzioni».